|
Dopo 4 anni i giornalisti italiani hanno un nuovo contratto. Già da circa un mese, sul sito della Fnsi è pubblicata un'ipotesi di accordo contenente solo gli articoli modificati, che, per le sue novità economiche e normative ha scatenato un ampio dibattito, che si concluderà con il referendum ddel 29 e 30 maggio prossimi. Il contratto è già in vigore, ha concluso il suo percorso statutario con l'approvazione a maggioranza lo scorso 3 aprile da parte della Conferenza nazionale dei cdr e fiduciari di redazione, ma se dal referendum dovesse arrivare una clamorosa bocciatura, la Federazione si porrà, come dichiarato dal presidente Franco Siddi, il "problema politico del suo annullamento". Ma da questo discenderebbe l'assenza di un contratto: la Fieg ha infatti già deciso di disdettare il vecchio testo scaduto nel 2005. Nonostante le perplessità di quasi tutta la categoria (lo stesso Consiglio nazionale dell'Ordine de giornalisti ha espresso "forte preoccupazione" su alcuni aspetti del contratto), la sensazione è che anche al referendum vinceranno i sì.
Il sindacato ha ceduto ad alcune richieste di flessibilità da parte degli editori, raddoppiando il periodo massimo dei contratti a termine e soprattutto consentendo a editori e direttori maggiore libertà nell'organizzazione redazionale. Direttori, vicedirettori e condirettori avranno la massima autonomia, ma potranno essere licenziati anche senza giusta causa e giustificato motivo, e senza che il cdr possa evitarlo. Oltre all'aumento dei minimi tabellari (265 euro) e al capitolo degli scatti d'anzianità, una delle vittorie che il sindacato rivendica è l'abrogazione di qualsiasi depotenziamento economico per i contratti a termine, e dell'allegato N al vecchio contratto, che di fatto introduceva un regime economico e normativo diverso per le testate on line. Luci e ombre, dunque: ed è per questo che si è assistito a un'inedita divisione tra i giornalisti, con pareri contrari da parte di cdr anche importanti (come quello del "Messaggero") e la richiesta dell'Ordine dei giornalisti di approfondire alcune questioni. Il contratto ha decorrenza dal 1° aprile 2009 ed avrà validità fino al 31 marzo 2013 per la parte normativa e fino al 31 marzo 2011 per la parte retributiva. Vediamo in dettaglio le novità articolo per articolo. PARTE NORMATIVAContratti a termine Contratti di somministrazione e lavoro Part-time Assunzione e distacco Poteri del direttore Qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio Permessi straordinari Comitato di redazione Investimenti e innovazioni tecnologiche Regolamento di disciplina PARTE ECONOMICAIncremento dei minimi Aumenti periodici di anzianità Pensioni Assicurazione infortuni PARTE NORMATIVAContratti a termine. (art. 3A) In precedenza, le ipotesi in cui era possibile assumere giornalisti a tempo determinato erano 8. Oggi sono solo 4, ma elencate solo a titolo esemplificativo. Sarà dunque possibile assumere a termine per sostituire giornalisti assenti non solo "per ferie o aspettativa" ma anche "per altre causali". Le uniche limitazioni per le aziende (per giunta estremamente generiche) saranno quelle di giustificare l'assunzione a termine con "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". I disoccupati non hanno più titolo di precedenza per le assunzioni a termine in sostituzione o nella fase di avvio di nuove iniziative editoriali; non sono più menzionate le ipotesi di assunzione per quotidiani o periodici a carattere temporaneo; per direttori, vicedirettori o condirettori, l'art. 3 stabilisce un termine massimo di 5 anni. Il contratto a termine non potrà superare in tutto i 36 mesi, 12 in più rispetto al contratto precedente. Alla scadenza, le due parti finora avevano davanti due strade: o chiudere qualsiasi tipo di rapporto, oppure stipulare un contratto a tempo indeterminato che si formava automaticamente al superamento dei 36 mesi. Il nuovo testo consente a editore e giornalista di posticipare questa scelta di altri 12 mesi, firmando presso la Direzione provinciale del Lavoro e con l'assistenza dell'Associazione di stampa competente per territorio un nuovo contratto a termine. In sostanza, dunque, il periodo, entro il quale un giornalista può lavorare presso una stessa azienda o gruppo editoriale con contratti a termine, raddoppia, passando da 2 a 4 anni. Tutta questa disciplina (compresa la stabilizzazione automatica nel caso in cui il rapporto di lavoro superi i 36 mesi) non si applica per i contratti a termine in sostituzione e conclusi in fase di avvio di nuove iniziative editoriali e multimediali o quando siano definiti in sede aziendale "percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato". In questi casi, il rapporto di lavoro con l'azienda si chiude automaticamente allo scadere dei 36 mesi. Contratti di somministrazione e lavoro (ex contratti di lavoro temporaneo, art. 3C): ora possono essere stipulati solo nei casi previsti dalla legge (prima anche in tutti quelli previsti per i contratti a termine). Con apposita nota a verbale, le parti confermano una volta per tutte che i contributi per questi contratti vanno versati all'Inpgi. Il precedente contratto, infine, stabiliva che i giornalisti assunti con contratti a termine o di somministrazione e lavoro non potevano superare il 20 per cento di quelli a tempo indeterminato. I limiti quantitativi nel nuovo contratto sono più complessi e legati alla consistenza del corpo redazionale. I contratti atipici non possono essere: a) più di 6 per corpi redazionali con meno di 20 giornalisti a tempo indeterminato; b) più del 30 per cento per corpi redazionali con un numero di giornalisti a tempo indeterminato tra 21 e 50; c) più del 25 per cento per corpi redazionali con un numero di giornalisti a tempo indeterminato tra 51 e 100; d) più del 20 per cento per corpi redazionali con un numero di giornalisti a tempo indeterminato oltre i 100. Questi limiti non valgono per i contratti in sostituzione o nella fase di avvio di nuove iniziative (al massimo 36 mesi, art. 3D). Si tratta indubbiamente di un ulteriore passo verso la precarizzazione del rapporto di lavoro giornalistico: assumere con contratti a termine sarà comunque più facile. Ma, data anche la difficile congiuntura economica, nei prossimi anni sarà possibile per i giornalisti ottenere comunque un'occupazione, anche presso la stessa azienda, confidando nella valutazione positiva delle proprie capacità da parte di editori, direttori e colleghi. Va anche detto che, dal punto di vista economico, i precari avranno lo stesso trattamento dei loro colleghi a tempo indeterminato, senza il depotenziamento previsto nel precedente contratto. Part-time (art. 3B): in caso di part-time orizzontale, l'editore può chiedere lo svolgimento di un lavoro supplementare fino al 30 per cento dell'orario concordato (remunerato con una maggiorazione del 19 per cento della retribuzione oraria); per il part-time verticale, la prestazione lavorativa effettuata oltre i limiti del tempo pieno è comunque considerata straordinario. Assunzione e distacco (art. 4) Sarà più facile distaccare i giornalisti presso altre testate edite dall'azienda. A differenza del precedente contratto, la testata indicata nella lettera di assunzione può ora, infatti, essere variata nel corso del rapporto di lavoro "per comprovate esigenze organizzative e produttive". La variazione può essere attuata "verso qualsiasi testata, ogni unità organizzativa redazionale (ossia quelle che forniscono contenuti alle testate o prodotti editoriali editi dalla stessa azienda o dalle controllate), qualsiasi prodotto editoriale giornalistico edito dall'azienda, compresi quelli multimediali, nonché verso le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà". Il distacco non è consentito presso testate che abbiano giornalisti in cassa integrazione e può avvenire su richiesta del direttore della testata interessata per un periodo non superiore a 24 mesi (prorogabile con il consenso del giornalista e salvo diverso accordo delle parti) e con un preavviso di almeno un mese. Se il distacco comporta il trasferimento ad oltre 40 km dalla sede di lavoro, il giornalista ha diritto a due mesi di preavviso, a un'indennità pari a due mensilità di retribuzione, a due giorni di permesso retribuito e, per il periodo del distacco, a un'equa indennità da definirsi in sede aziendale per la copertura delle maggior spese emergenti. Al rientro, il giornalista non potrà essere distaccato, salvo il suo consenso, prima di 8 mesi. La nota a verbale sottolinea che eventuali intese integrative in atto nelle aziende sull'assegnazione dei giornalisti andranno ridiscusse, fermo restando che il giornalista distaccato avrà diritto all'eventuale trattamento integrativo di miglior favore in atto presso la testata di destinazione. Il giornalista potrà comunque considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore. Conseguentemente al nuovo art. 22, il divieto di trasferimento in altro comune viene sostituito col divieto di trasferimento in una sede che disti più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, fatta eccezione per l'ipotesi del distacco. L'editore dovrà comunicare il trasferimento con un preavviso di un mese. Il rimborso spese di trasloco non si applica ai trasferimenti di sede entro 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Resta ovviamente confermata la possibilità che il giornalista sia chiamato, nel normale orario di lavoro, a lavorare per altre testate, senza pregiudizio delle sue mansioni e nel rispetto delle dipendenze gerarchiche (il contratto non fa pù riferimento tuttavia alla prevalenza di prestazione per la testata di assegnazione e al rspetto delle competenze professionali del giornalista). Nel successivo art. 11 cancella tuttavia la norma secondo cui ai giornalisti che siano chiamati a prestare la propria opera per altra testata dello stesso editore oltre il normale orario di lavoro debba essere corrisposto lo straordinario. Nuovo è il capitolo dedicato alla multimedialità: le aziende che intendono utilizzare il lavoro dei giornalisti anche su piattaforme multimediali sono così tenute a presentare al cdr o ai fiduciari un programma editoriale integrato elaborato con i direttori delle testate interessate, specificando in esso organizzazione del lavoro, modalità di integrazione fra le testate e utilizzo degli strumenti multimediali. Il programma dovrà indicare anche le esigenze formative, di addestramento e aggiornamento professionale. L'esame dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione, ma nulla viene detto in ordine al suo eventuale rigetto, lasciando così ampio spazio all'autonomia delle parti in causa (direttori, editore e cdr). Poteri del direttore (art. 6) Viene dimezzato il termine entro il quale l'editore deve comunicare al cdr la nomina del nuovo direttore: da 48 a 24 ore prima che questi assuma la carica. Viene individuata la nuova figura del direttore di unità redazionale (prevista dall'articolo 4). L'ultimo comma, novità assoluta, conferisce al direttore (e ai condirettori e vicedirettori) espliciti poteri decisionali in piena autonomia, sia nei confronti dell'editore, sia nei confronti del corpo redazionale. La cornice dei poteri di queste "figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile" rimane sempre quella degli accordi con la proprietà (comunicati ai cdr o fiduciari e illustrati dallo stesso direttore all'assemblea dei redattori), del contratto e della legge professionale. Da sempre il direttore è figura ambigua: da una parte longa manus dell'editore, incaricato di attuare quotidianamente la linea editoriale scelta dalla proprietà; dall'altra, giornalista assoggettato al diritto-dovere di indipendenza, e dunque primo responsabile della correttezza, della lealtà e della verità dell'informazione anche contro le possibili ingerenze della proprietà. La nuova norma va letta infatti in connessione con quella del successivo articolo 27, secondo cui il rapporto di lavoro del direttore, dei vicedirettori e dei condirettori (che, se temporaneo, non può superare i 5 anni) "può essere risolto anche in assenza di giusta causa o giustificato motivo" in questo caso, al direttore, vice-direttore o condirettore andrà corrisposto, oltre all'indennità di mancato preavviso (13 mensilità), un'ulteriore indennità di 12 mensilità. Il risarcimento e l'ultimo comma dell'articolo 6, dunque, ribadiscono con forza l'autonomia e l'alta professionalità del direttore, di fronte alla strutturale precarietà del proprio rapporto di lavoro. Qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio (art. 11) Accanto al vice capo-servizio e con lo stesso trattamento economico viene individuata una nuova figura, quella del "redattore esperto", che può essere attribuita ai redattori con più di 8 anni di servizio nella stessa azienda e nella stessa qualifica, "in relazione alla riconosciuta particolare esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici". Il redattore esperto avrà un migliore trattamento economico, ma manterrà le stesse mansioni. Considerando che già in precedenza sussisteva (e sussiste tuttora) la possibilità di promuovere un redattore a vice capo-servizio sulla base sostanzialmente degli stessi criteri, si tratta di una novità non così rilevante. Diverso il discorso per il redattore senior, figura alla quale viene riconosciuto lo stesso trattamento economico e normativo del capo-servizio. Può essere nominato redattore senior il redattore esperto in possesso della qualifica da almeno 5 anni (quindi dopo 13 anni dall'assunzione), con gli stessi criteri per la nomina a redattore esperto, e sempre senza alterazione di mansioni e gerarchia. In sostanza, la nuova figura consente ai semplici redattori di accedere al trattamento economico di capo-servizio, possibilità prima loro preclusa. Quanto ai capi-servizio e ai capi-redattore, l'attribuzione della qualifica non può più prescindere dalla responsabilità di una redazione di almeno due redattori o collaboratori fissi. Il direttore può inoltre attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di capo-servizio il compito di redigere servizi inerenti la specifica professionalità acquisita, con l'attribuzione delle relative mansioni. Stesso discorso per il redattore proveniente dalla qualifica di capo-redattore o vice-direttore, per servizi di rilevanza. L'indennità di funzione spetta solo ai capi-redattore, non più anche ai condirettori e vice-direttori. Problemi applicativi e giuridici potrebbe portare la norma che consente al direttore di assegnare al giornalista, nell'ambito della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella precedentemente esercitata. La norma richiama l'art. 2103, specificando tuttavia che "non ha rilevanza l'esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte". E' da verificare la coerenza della disposizione proprio con l'articolo del codice che stabilisce che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione", aggiungendo che "ogni patto contrario è nullo". Infine, si stabilisce che chi alla data di entrata in vigore del contratto svolge temporaneamente la qualifica di condirettore e vice-direttore dovrà optare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto, per la qualifica apicale o per tornare a svolgere le mansioni della qualifica di provenienza. Permessi straordinari (art. 23): saranno frazionabili anche in mezze giornate lavorative. Comitato di redazione (art. 34) Il cdr non ha più il compito di esprimere pareri e formulare indirizzi sui licenziamenti delle figure apicali e di quelli determinati da giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro: in questi casi, la proprietà è obbligata solo a dare tempestiva comunicazione del licenziamento al comitato. Per la prima volta nel contratto (art. 35) si fa inoltre riferimento agli stages formativi, prescrivendo che azienda e direttore devono fornire un'informativa al cdr sul numero degli stagisti, l'ambito temporale del loro utilizzo e il percorso formativo da utilizzare; saranno questi i paletti entro i quali dovranno essere utilizzati gli stagisti. Investimenti e innovazioni tecnologiche (art. 42) Si specifica che il paragrafo su procedure e modalità di realizzazione dei piani (obbligo per l'azienda di consegnare il piano al cdr e all'Ars competente per territorio; trattativa sul piano con eventuale parere di Fieg o Fnsi in caso di contrasti; fase di aggiornamento professionale e sperimentazione) non si applica in caso di semplice aggiornamento (nuova release) dei sistemi editoriali o di implementazione di software che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lagvoro giornalistico. In questi casi, l'azienda potrà limitarsi a una semplice informativa al cdr che comprenda anche l'eventuale programma di aggiornamento dei giornalisti. Inoltre, la partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione non sarà più limitata alle operazioni "connesse all'esercizio della sua professionalità", ma potrà, "nel contesto dell'ottimale utilizzo delle potenzialità del sistema", essere estesa a quegli interventi "collegatI ai processi di ideazione e scelta caratterizzanti la professionalità giornalistica, che possono essere resi operativi direttamente dal giornalista attraverso i sistemi editoriali". La norma, partendo dal presupposto che i sistemi di videoimpaginazione oggi sono più accessibili anche nei loro aspetti tecnico-produttivi, prima riservati ai poligrafici, per evitare duplicazioni di interventi operativi e assicurare risparmi di tempo e denaro, ottimizzando il lavoro redazionale, consente al giornalista di attuare direttamente le scelte di collocazione e presentazione delle notizie sulla pagina. Con il rischio, d'altro canto, di costringerlo in certi casi, a svolgere di fatto mansioni prima riservate ai poligrafici. Regolamento di disciplina (art. 50) Sarà più facile assumere due provvedimenti disciplinari: il rimprovero scritto (eliminata la necessità della recidiva: si applicherà anche dopo la prima violazione degli obblighi contrattuali o di legge o per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo) e la multa (che ora potrà essere comminata anche in caso di recidive non gravi delle violazioni degli obblighi contrattuali, di legge, dell'orario di lavoro o di comunicazione dell'assenza). Sono abrogati gli incentivi per l'assunzione di disoccupati contenuti nell'articolo 4 del precedente contratto. Per quanto riguarda la predisposizione degli elenchi di disoccupati da parte della Commissione nazionale paritetica prevista dallo stesso art. 4, Fnsi e Fieg si sono riservate di modificare la disciplina in fase di stesura definitiva del contratto, per renderne l'applicazione più funzionale. Viene infine istituita una Commissione paritetica di due membri per l'esame e la soluzione delle problematiche connesse alla gestione applicativa del contratto riguardo alla stampa sportiva, in considerazione delle sue particolarità connesse alla variabilità nel tempo degli eventi. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro il mese di dicembre. PARTE ECONOMICAIncremento dei minimi Il valore del minimo tabellare in atto al 31 marzo 2009 per i redattori con oltre 30 mesi di anzianità professionale è incrementato di 265 euro, corrisposto per 140 dal 1 aprile 2009 e per i restanti 125 dal 1 giugno 2010. Con la stessa decorrenza e lo stesso frazionamento è aumentato in percentuale anche il minimo delle retribuzioni di collaboratori fissi, corrispondenti e pubblicisti part-time. Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinate sulla base del parametro in vigore al 31 marzo 2009 e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in precedenza indicati. Per i capi-redattori l'aumento sarà di 335 euro. L’aumento tabellare per la qualifica di redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale sale allo 0,81 per cento (in precedenza 0,71) dell’aumento tabellare del redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale. Dal 31 marzo 2009 non sarà più corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale. Aumenti periodici di anzianità (art. 13): lo scatto del 6 per cento del minimo di stipendio maturerà ogni due anni solo per i primi tre aumenti, e per quelli successivi al terzo ogni tre anni. Il calcolo sarà effettuato sui minimi in vigore al momento della maturazione e non potranno più essere rivalutati (come accadeva prima). In via transitoria, si stabilisce che gli scatti maturati alla data del 31 marzo 2009 siano congelati in cifra fissa sui valori in atto a tale data. Congelato anche il decorso dell'anzianità fino al 1 marzo 2010. Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio 2009 il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell’anzianità maturata al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010 raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l’anzianità biennale per la maturazione dei successivi scatti di anzianità. Aumenta a 10 euro l'"equo compenso" minimo per la cessione di singoli articoli a testate di aziende diverse. L'equo compenso non è più dovuto per l'utilizzazione dell'opera del giornalista presso testate o servizi della stessa azienda (art. 14). Il corrispettivo per lavoro autonomo deve essere liquidato non più entro 60 giorni dalla pubblicazione degli articoli o servizi, ma entro la fine del mese successivo. Pensioni (art. 33): solo in caso di dichiarazione di stato di crisi si potrà derogare al limite di 65 anni di età. Il giornalista dovrà comunque avere almeno 35 anni di contributi e un età anagrafica che va dai 59 anni del 2009 ai 62 del 2014. La Fnsi istituirà poi presso l'Inpgi un fondo di perequazione a contabilità separata per la tutela delle pensioni dei giornalisti. Si procederà alla stesura di un apposito regolamento per le prestazioni del Fondo che verrà alimentato con una trattenuta di 5 euro sulle buste paga di tutti i giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato. Nell'ambito del protocollo di consultazione sindacale, si stabilisce che eventuali eccedenze di personale che posseggano i requisiti per il prepensionamento possano essere collocate in cassa integrazione. Assicurazione infortuni (art. 38) Dal 1 gennaio 2009 anche i pubblicisti che percepiscono una retribuzione non inferiore a quella contrattuale di redattore hanno diritto all'assicurazione per gli infortuni prevista per i professionisti. L'estensione si applica solo nella misura del 50 per cento del trattamento previsto dall'art. 38 per i collaboratori fissi o corrispondenti con retribuzione inferiore a quella del redattore e che non abbiano già la posizione assicurativa presso l'Inpgi (in precedenza vi era un generico obbligo per le aziende di stipulare per queste categorie una polizza che prevedesse un trattamento analogo a quello dell'art. 38) Si innalza il contributo mensile che gli editori versano all'Inpgi per il finanziamento delle assicurazioni previste dall'art. 38 (da 6,71 euro a 11,88 per ogni giornalista; per i colllaboratori fissi e corrispondenti con retribuzione inferiore a quella del redattore, il contributo è di 6 euro mensili a giornalista). L'obbligo di contribuzione non sussiste se il giornalista ha una posizione assicurativa presso l'Inpgi derivante da altro rapporto di lavoro (in precedenza, in caso di rapporti plurimi, il contributo poteva essere ripartito tra le aziende interessate). |