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Un forum su Internet non è una testata giornalistica, e dunque in caso di violazione di legge può essere oscurato senza l'applicazione delle garanzie previste dalla legge e dalla Costituzione per il sequestro degli organi di stampa. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione, confermando la sentenza del tribunale del riesame di Catania che aveva revocato il sequestro di alcune pagine del sito dell'Aduc, previa rimozione, tuttavia, delle espressioni e dei messaggi sul forum oggetto dei reati contestati (in questo caso l'offesa ad una confessione religiosa mediante il vilipendio di chi la professa, punita dall'articolo 403 del codice penale).
Secondo la Suprema Corte, infatti (sentenza 11 dicembre 2008, n. 10535) i messaggi inseriti su un forum online (così come sugli altri new media: blog, chat, mailing list, newsletter) sono equiparabili a quelli che possono essere lasciati in una bacheca: come tali, essi sono sicuramente un mezzo di comunicazione del pensiero ma non possono essere ricompresi nel concetto di stampa. Da ciò deriva che delle testate giornalistiche non hanno né diritti (in questo caso, la possibilità di un sequestro con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e solo ove la legge espressamente lo autorizzi), né doveri (ad esempio, obbligo di registrazione della testata e indicazione del direttore responsabile). I forum, prosegue la Corte, non sono neanche qualificabili come "prodotto editoriale" ai sensi della legge 62 del 2001 che ha esteso l'applicabilità della legge sulla stampa al "prodotto realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico". In sostanza, sarà più semplice oscurare un blog o un forum, o quanto meno i messaggi lesivi di altri diritti costituzionalmente protetti, in quanto non necessariamente il "sequestro" del mezzo di comunicazione deve essere espressamente autorizzato dalla legge o autorizzato da una sentenza irrevocabile dell'autorità giudizria. Diverso, ovviamente, è il caso in cui il blog o il sito Internet siano testata giornalistica registrata presso il tribunale: qui dovranno essere osservate tutte le garanzie previste dalla legge e dalla Costituzione, e dunque la presenza di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. La sentenza è importante perché interviene a risolvere alcuni contrasti della giurisprudenza di merito. Si pensi a una sentenza del 2006 del tribunale di Aosta che equiparava la posizione del gestore di un blog a quella di un direttore responsabile di una testata giornalistica stampata, ritenendolo responsabile degli interventi diffamanti pubblicati sul sito "posto che ha il totale controllo di quanto viene inserito e, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi". E traccia la strada per la futura riforma dell'inserimento dei contenuti su Internet, laddove garantisce in maniera diversa la libertà di manifestazione del pensiero dei singoli utenti (consentita solo se non viola la legge); e la libertà di stampa delle testate giornalistiche, oscurabili solo nei casi in cui questo sia permesso per le testate cartacee. |