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Rispettare scrupolosamente codici deontologici, leggi, regolamenti, ma soprattutto le "regole della buona informazione". E' l'appello che il Garante della privacy Francesco Pizzetti ha rivolto a tutti i mezzi di informazione, nel corso della presentazione della relazione annuale dell'Autorità. E in materia di pubblicazione di intercettazioni o atti di indagine, c'è bisogno di una "valutazione rigorosa sulla sussistenza o meno di un effettivo interesse pubblico alla diffusione e sulla tutela dei terzi estranei".
Apparentemente, dunque, Pizzetti non ha preso posizione sull'attuale percorso legislativo della legge sulle intercettazioni. Certo, colpisce il forte accento posto sull'autoregolamentazione della categoria, come se gli attuali strumenti di disciplina siano di per sé sufficienti (o dovrebbero esserlo) a tutelare la personalità dei soggetti coinvolti. Il principio guida è sempre quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a un prevalente interesse pubblico: è questo il criterio usato dall'Authority per bloccare o vietare trattamenti di dati, oppure per chiedere rettifiche o invitare a maggiore cautela. E' il caso ad esempio del delitto di Perugia: se da una parte il Garante ha vietato la diffusione delle immagini del cadavere di Meredith, ha semplicemente invitato gli editori di due libri che si sono dilungati su dettagli non fondamentali riguardo alle abitudini sessuali dei protagonisti della vicenda a eliminare tali dettagli nelle successive ristampe o riedizioni. Ancora: il Garante ha bloccato in ben tre circostanze il trattamento dei dato di minorenni vittime di violenze sessuali, che, seppur non direttamente identificati, erano stati resi riconoscibili dai mezzi d'informazione per la pubblicazione di dettagli relativi al contesto familiare o sociale in cui vivevano o all'autore delle violenze, per episodi di minor gravità sociale (come ad esempio quelli di bullismo) anche qui è stato ritenuto sufficiente un invito a maggior cautela, considerando l'assenza di norme stringenti come quelle sulle violenze sessuali e la minor incidenza della diffusione dei dati sullo sviluppo della personalità del minore. Ulteriore specificazione al principio di essenzialità dell'informazione è venuta nella decisione che ha giudicato legittimo un servizio televisivo girato all'interno di un campo nomadi, con riprese collettive di minori riconoscibili, in relazione all'intento di denuncia delle condizioni di degrado nel quale vivevano. Quanto infine al mai sopito tema delle interviste con telecamere nascoste o senza preventiva indicazione, da parte del giornalista, della propria qualifica professionale, il Garante ha ribadito l'impossibilità di arrivare a un principio generale, essendo necessario giudicare caso per caso (un buon espediente può essere camuffare volto o voce dell'intervistato). Infine, particolare attenzione è stata posta dal Garante alla privacy in Rete (con la forte affermazione della necessità di superare le barriere nazionali e di arrivare ad Autorità sovranazionali in grado di rispondere alle sfide globali della libertà della Rete e della sicurezza dei dati di chi vi naviga). Oltre alla lotta allo spam, uno dei nuovi temi affrontati nell'anno appena trascorso è stato quello degli archivi on line dei quotidiani, che rischiano di violare il cosiddetto diritto all'oblio. La soluzione individuata dal Garante è stata quella di invitare gli editori ad assumere gli idonei accorgimenti per rendere anonimi gli articoli alla ricerca sui motori generalisti. Gli archivi restano comunque consultabili e la ricerca è libera e senza limitazioni sul sito del giornale; mentre sui motori di ricerca generalisti non è possibile ricercare i pezzi a partire dai nomi in essi riportati. Si tratta di una soluzione temporanea e non pienamente soddisfacente anche per la stessa Autorità: già la RCS, destinataria delle decisione del dicembre scorso nella quale il Garante ha per la prima volta affrontato la questione, ha comunque dato la sua disponibilità per un tavolo tecnico con giornalisti, editori e responsabili dei motori. |