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Product placement, nella legge comunitaria nuove regole Stampa E-mail

Product placement, digitale terrestre e poteri del Ministero dello Sviluppo economico sulle violazioni del codice del consumo. Sono questi i settori di interesse per i media nei quali interviene la legge comunitaria del 2008, che approda al Senato per la terza (e probabilmente definitiva) lettura dopo le elezioni europee.

Codice del consumo: l'articolo 22 del testo approvato dalla Camera, modificando l'articolo 144-bis del codice del consumo, amplia i poteri del Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente in materia di protezione degli interessi dei consumatori in ambito comunitario e nazionale, anche ai contratti a distanza (televendite comprese). Il Ministero potrà avvalersi, nello svolgimento di questi compiti, anche della Guardia di Finanza. Restano ferme le specifiche competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La nuova normativa estende anche a questi casi le sanzioni pecuniarie e inibitorie previste dall'articolo 27 del codice per la mancata o falsa esibizione di documenti e per l'inottemperanza agli impegni assunti dai soggetti interessati.

Product placement: la legge comunitaria delega il Governo all'attuazione della direttiva 2007/65/CE, che ha modificato la direttiva 89/552/CE sui servizi di media audiovisivi. In particolare, il nuovo articolo 3 octies della direttiva consente agli Stati membri di ammettere il product placement nel rispetto di precise condizioni. L'inserimento di prodotti è sempre vietato nei programmi per bambini, ed è ammesso solo o a titolo gratuito (anche sotto forma di aiuti alla produzione o premi) oppure a pagamento solo nei film per il cinema e le tv, nelle fiction, nelle serie tv, nei programmi sportivi e nei programmi di intrattenimento leggero.
Inoltre, l'inserimento dei prodotti non deve compromettere l'autonomia editoriale e di programmazione delle reti televisive; le trasmissioni non devono incoraggiare direttamente l'acquisto dei prodotti inseriti e non devono dare indebito rilievo ai prodotti in questione; i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'inserimento prodotti all'inizio e alla fine della trasmissione e dopo le interruzioni pubblicitarie. Non possono essere inseriti prodotti a base di tabacco o medicinali per i quali è obbligatoria la prescrizione medica. Tutte queste prescrizioni, che si applicheranno solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, verranno recepite dal decreto legislativo di attuazione della direttiva previsto dall'articolo 26 del testo approvato dalla Camera, con apposite modifiche al testo unico della radiotelevisione. La norma, inoltre, estende alla violazione di questi divieti le sanzioni previste dallo stesso testo unico per i divieti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite. Per le altre novità contenute nella direttiva 2007/65/CE, alle quali il decreto legislativo delegato previsto nella legge darà attuazione, cliccare qui.

Digitale terrestre: con una modifica all'articolo 8-novies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con legge 6 giugno 2008, n. 101, la disciplina di riferimento per l'assegnazione delle frequenze digitali terrestri sarà quella contenuta nella recente delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 7 aprile 2009, n. 181/09/CONS, che, tra le altre cose, individua un dividendo digitale di cinque reti nazionali, come illustrato in quest'articolo.

 
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