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Quando un titolo è diffamatorio Stampa E-mail
Per essere diffamatorio, il titolo di un articolo di giornale deve "essere formulato in termini tali da recare un'affermazione chiara, compiuta, univoca e integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo". Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1976 depositata lo scorso 27 gennaio. Sentenza estremamente interessante, perché contiene per la prima volta una definizione compiuta di "titolo diffamatorio".

Com'è noto, infatti, la giurisprudenza costante della Corte è quella di considerare il titolo come un elemento che può essere "dotato di autonoma e oggettiva portata offensiva", e quindi integrare il reato di diffamazione o il conseguente obbligo di risarcimento del danno. In tali casi, non si rende necessario passare a valutare il contesto in cui è presentata la notizia (testo dell'articolo, impaginazione, occhiello, eventuali foto a corredo), tenuto conto che il titolo "ha una particolare forza di richiamo dell'attenzione del lettore, tale da prescindere dal contenuto del testo".

Ma proprio per questo, afferma la sentenza, il titolo, per integrare da solo la fattispecie della diffamazione, deve avere "un significato autosufficiente rispetto all'articolo, poiché, in mancanza, la genericità del titolo va risolta mediante l'analisi del contenuto dell'articolo e il giudice necessariamente deve procedere a un esame globale dell'articolo in relazione a tutte le sue componenti: singole espressioni letterali, testo titoli, sottotitoli, tono complessivo, linguaggio usato".

Nel caso di specie, l'articolo narrava il caso di un professore universitario che, approfittando dell'assenza del titolare della cattedra, aveva forzato la porta d'ingresso di alcuni locali dell'Università, e aveva rifiutato di lasciarli fino all'intervento della polizia. Il titolo dell'articolo era "Professore abusivo sloggiato dagli agenti". La Corte d'appello aveva riconosciuto al professore il risarcimento del danno, in quanto, nonostante l'articolo spiegasse esattamente ciò che era successo, "il titolo forniva al lettore una visione distorta della realtà spostando l'illiceità del singolo comportamento sulla funzione pubblica del professore, di cui veniva affermata l'abusività".
La Cassazione ha smentito questa ricostruzione, in quanto "il titolo "professore abusivo", data la sua genericità ed il mancato riferimento a un nominativo specifico, non poteva avere alcun contenuto diffamatorio nei confronti dell'attore, il cui nome non emergeva dal titolo stesso. Per poter individuare nel "professore abusivo" l'attore - prosegue la Corte - era quindi necessario leggere il contenuto dell'articolo". La causa è stata quindi rinviata in corte d'appello perché sia valutata l'eventuale portata diffamatoria non solo del titolo, ma del complesso titolo-articolo.

 
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