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È vietato diffondere informazioni e dettagli che rendano identificabili le vittime di violenza sessuale e pubblicare nomi e cognomi di persone vittime di episodi di malasanità. Due principi che il Garante della privacy ha recentemente ribadito in due provvedimenti su casi che nelle scorse settimane hanno occupato le prime pagine dei giornali.
Violenze sessuali: la donna vittima del cosiddetto "stupro di Primavalle" ha fatto ricorso contro una serie di quotidiani che hanno pubblicato informazioni e dettagli atti a renderla riconoscibile (tant'è vero che proprio a causa di questi dettagli ricevette nei giorni immediatamente successivi alla violenza attestati di solidarietà da parte di estranei). Il Garante ha accolto il ricorso, ribadendo che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, ma sempre nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca, in particolare del "principio di essenzialità dell'informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico". Tali cautele, ha sottolineato il Garante, devono essere adottate a maggior ragione in caso di notizie riguardanti vicende di violenza sessuale, in considerazione della particolare delicatezza del tema e della necessità di tutelare la riservatezza delle persone che sono colpite da così gravi azioni criminose. La notizia rilevante per il pubblico, dunque, è rappresentata dal compimento della violenza sessuale e dalle indagini avviate per individuarne modalità e colpevoli. Tutto ciò che non è funzionale alla corretta rappresentazione di questi due elementi deve essere considerato sovrabbondante e non pubblicabile. Nel caso di specie, erano stati pubblicati il nome della vittima, la sua età, la sua professione, la zona in cui viveva, la composizione del nucleo di persone con cui vive, il nome e il cognome dell'amica che l'ha soccorsa, il colore dei capelli. Fino all'indicazione della nazionalità dell'uomo con cui l'interessata aveva avuto intrattenuto rapporti prima di subire la violenza e delle abitudini sessuali della vittima (che possono integrare, in caso, anche il reato di diffamazione): in quest'ultimo caso, il Garante tiene a sottolineare che si tratta di "informazioni che riguardano comunque aspetti della vita personale della reclamante la cui conoscenza da parte dei lettori del giornale non può essere ritenuta "essenziale" ai fini della corretta comprensione della vicenda di cronaca di cui si discute la quale, allo stato, verte su una condotta che configura un reato compiuto ai suoi danni". Diritto di cronaca e dati sanitari: l'articolo, pubblicato sul sito web di un quotidiano nazionale, narra la vicenda riguardante una clinica milanese nella quale sarebbero stati effettuati alcuni interventi chirurgici al seno non ritenuti necessari. Ma riporta i nomi delle donne che hanno subito l'intervento chirurgico insieme ad altre descrizioni particolareggiate sulle modalità dell'operazione e le patologie di cui le donne erano affette. Nel provvedimento che accoglie il ricorso di una delle vittime, il Garante ricorda che gli organi di informazione, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, sono tenuti al rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza e al decoro personale, specialmente quando si tratti di malattie gravi o terminali. In questi casi è dovere del giornalista astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente personale, per giunta corredati di nome e cognome degli interessati. |