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Verso la fine della net neutrality (ma solo in Europa)? Stampa E-mail

C'è chi si spinge a presagire la fine della libertà della Rete, chi mette l'accento su una maggiore consapevolezza degli utenti, chi invece confida nella "mano invisibile" del mercato. Restano tuttavia le perplessità sulla riforma di Internet votata dal Parlamento europeo nel maggio scorso all'interno del pacchetto Telecom, cui Medialaw dedica uno speciale. Norme che non verranno rinegoziate dal Comitato di conciliazione, resosi necessario dopo l'approvazione dell'emendamento 138 sulla disconnessione e riunitosi la prima volta il 29 settembre. Norme che di fatto sferrano un colpo decisivo alla net neutrality, principio di base che ha guidato lo sviluppo della Rete fin dalla sua nascita e che ha avuto piena applicazione con lo sviluppo della banda larga. E che il governo americano proprio in questi giorni riafferma con decisione, aprendo anche un dibattito in Rete.

Alla neutralità della Rete tutti siamo ormai abituati: è pacifico che si possano utilizzare senza vincoli, limitazioni o restrizioni tutti i servizi e le applicazioni del web, dalla ricerca di informazioni (con l'oscuramento dei soli siti contrari alla legge) alle comunicazioni (via mail, chat, forum, blog o voip) fino ai sistemi di condivisione dei file. Ma ora il futuro potrebbe riservarci questo scenario: i provider, adducendo solo ragioni tecniche di migliore gestione del traffico di Rete, potrebbero limitare fino al pieno divieto l'accesso ad alcuni di questi servizi.

Il nuovo articolo 1 della direttiva quadro sui servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE) stabilisce che il testo non vieta né prescrive condizioni imposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione, "atte a limitare l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni da parte degli utenti", a condizione però che vi sia adeguata informazione nel contratto tra utente e provider in ordine a tali condizioni e che siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali delle persone, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo. Le informazioni sulla politica di restrizione o limitazione di contenuti o servizi dovranno essere contenute nel contratto. Gli unici limiti alle decisioni del provider sono dunque costituiti dal rispetto dell'obbligo di piena informazione all'utente, da principi estremamente generici, dalla "mano invisibile" del mercato (il richiamo ai principi della concorrenza sembra escludere la possibilità di un cartello o di pratiche comuni tra i provider) e, in teoria, dal fatto che le restrizioni debbano essere ammesse dalla legislazione nazionale in conformità con il diritto comunitario. Il problema è che nessuna legge o regolamento o atto normativo europeo (e neanche nazionale, salvo rarissimi casi) si occupa della questione, regolamentando i diritti dell'utente e stabilendo dettagliatamente ad esempio se e a quali condizioni i provider possano filtrare sistemi p2p o applicazioni voip. Sarebbe necessario, in altre parole, che alle autorità nazionali di regolamentazione venissero forniti adeguati strumenti per proteggere i diritti e le libertà individuali.

E' pur vero che la direttiva afferma il principio per cui le scadenze del contratto debbano essere più chiare, e in ogni caso non potranno superare i due anni, ma non si capisce perché a Strasburgo sia stato respinto un emendamento, approvato in prima lettura, che prevedeva che le "eventuali restrizioni al diritto degli utenti di accedere a contenuti, servizi e applicazioni, se necessarie", fossero comunque "attuate mediante misure adeguate" e fossero "proporzionate, efficaci e dissuasive". Ed è stato anche respinto l'emendamento che intendeva limitare nel tempo le restrizioni e le altre decisioni dettate dalle politiche di gestione del traffico di dati, che peraltro dovevano essere giustificate da ragioni tecniche, come attività illegali che attentavano alla sicurezza della rete, stabilendo inoltre che le misure dovessero essere il più possibile neutrali e non dovessero comportare l'impossibilità per l'utente di accedere a contenuti, servizi o applicazioni, senza garantire un trattamento preferenziale ai servizi o applicazioni del provider o dei suoi partner. Secondo le associazioni che si battono per la net neutrality, le disposizioni approvate dal Parlamento e dal Consiglio violerebbero l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (diritto di diffondere e accedere alle informazioni), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritto al commercio e alla proprietà intellettuale), ma soprattutto le quattro libertà su cui si basa la politica di commercio dell'Ue: libertà di movimento di merci, lavoro, servizi e capitale, che verrebbero violate nello spazio virtuale di Internet. E non basta il potere concesso alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio, proprio "per impedirne il degrado e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete".
 
Restano senza risposta alcune domande: la Ue finanzia con miliardi di euro ogni anno lo sviluppo pubblico della banda larga in Europa. Perché allora sente il bisogno di consegnare a imprese private il potere di gestire il traffico di Internet? E in attesa di eventuali sentenze delle autorità antitrust sull'illegittimità di eventuali cartelli o accordi tra provider per oscurare siti o servizi, chi ripagherà gli internauti della limitazione dei loro diritti? E soprattutto: perché mentre l'Ue approva queste nuove norme, la Fcc americana annuncia regole di segno esattamente opposto, ossia il divieto per i provider di bloccare o rallentare video o applicazioni che richiedono un vasto impegno della banda? E perché, prima di approvarle, la FCC le sottopone al dibattito sulla Rete mentre l'Ue, che spesso apre consultazioni su temi di minor importanza, decide tutto nelle sue segrete stanze?

 
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